Art. 1.
(Modifica all'articolo 591 del codice penale).

      1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali».